Astra NewsInterruzione fornitura Gas. FUI o servizio di default: quale regime applicabile?

Due regimi simili, con profonde differenze tariffarie. Un approfondimento su quale regime viene applicato quando si rimane senza un venditore di gas naturale continuando a restare allacciati alla rete.

Per i clienti che rimangono senza un contratto di fornitura di  gas, l'AEEGSI ha previsto due regimi di fornitura: il FUI (Fornitura di Ultima Istanza) e il Servizio di Default (SDD).

Si tratta di servizi che svolgono la funzione di garantire la continuità della fornitura, così come avviene per l'energia elettrica con il Servizio di Salvaguardia. I servizi di ultima istanza, si attivano quando un cliente rimane senza fornitore, ma resta collegato alla rete e continua a prelevare gas. FUI e SDD sono due istituti che svolgono la stessa funzione, ma con differenze di costo decisamente diverse. 

Il mese scorso, sono state aggiudicate le gare relative agli anni termici 2016/17 e 2017/18 e, come prevedibile, gli esiti hanno determinato profonde differenze nei corrispettivi applicati (sul tema Ultima istanza Gas: le tariffe dei prossimi 2 anni termici).

I due regimi di ultima istanza del gas, FUI e servizi di default, hanno differenze di costo talmente elevate che risulta fondamentale capire il regime di destinazione in caso di cessazione amministrativa.

Di seguito, facciamo una sintesi della regola generale contenuta nel TIVG (Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale), per eventuali approfondimenti e analisi di casi specifici invitiamo alla lettura del Titolo IV (Servizi di Ultima Istanza per il Gas naturale).

Il servizio di default per i clienti morosi

Le differenze sostanziali tra il i due servizi sono riconducibili alle cause che hanno determinato la cessazione del precedente contratto di fornitura.
Nel caso del FUI, in linea generale, si stratta di cessazioni amministrative della fornitura di gas per cause indipendenti dalla volontà del cliente finale.

In altre parole, per cause diverse dalla morosità. Il tipico caso è rappresentato dalla mancata disponibilità di un nuovo contratto allo scadere del precedente: il fornitore uscente comunica al distributore il termine contrattuale e, nel frattempo, non perviene al distributore la richiesta di subentro da parte di un fornitore entrante.

In estrema sintesi, possiamo dire che:

  • se il fornitore cessa anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, si applica il Servizio di Default,
  • se il rapporto di fornitura cessa alla scadenza (senza un nuovo fornitore che subentra), si applica il FUI.

L'ambito di applicazione del FUI per le attività di servizio pubblico

Una importante deroga alla regola generale riguarda le utenze pubbliche. Il TIVG, nel definire il regime di ultima istanza da applicare per i servizi pubblici, prevede che il FUI si applichi sempre per i "punti di riconsegna (PDR) nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico".

Cosa si intende per servizio pubblico? La risposta è molto diversa da quella che intuitivamente saremmo portati a dare. Il PDR di servizio pubblico, ai fini di definire il regime di ultima istanza di competenza, è espressamente definito dall'Autorità come "il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole" (TIVG art. 2, comma 3, lettera c)

Per l'accesso al FUI, indipendente dalle cause della cessazione amministrativa del contratto, è necessario il requisito dell'assistenzialità. E' considerata attività di assistenza quella svolta dalle scuole e dagli ospedali anche se la gestione delle stesse dovesse essere privata.

Viceversa non beneficiano del "canale preferenziale" le utenze nella titolarità di pubbliche amministrazioni che non svolgono "un'attività riconosciuta di assistenza". I casi menzionati dalla lettera c) del comma 2.3 riguardano le scuole, gli ospedali, le case di cura e di riposo e le carceri. Sono tutti casi nei quali vengono erogati servizi che richiedono necessariamente la permanenza prolungata nelle strutture da parte degli utenti. In questi casi, il riscaldamento svolge effettivamente la funzione di garantire il confort necessario agli utenti che richiedono assistenza. L'eventuale mancanza del gas determinerebbe l'impossibilità di erogare i servizi di assistenza.

Gli altri uffici pubblici potrebbero beneficiare del regime FUI anche in situazioni di morosità? Probabilmente no. Anche se dovessero svolgere servizi di assistenza ai cittadini, a nostro giudizio sarebbero servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 2.3. Ad esempio, un servizio di anagrafe, anche se svolge funzioni di assistenza al pubblico, non comporta la permanenza prolungata nella struttura pubblica e oggi con le tecnologie digitali è sempre più frequentemente erogato in via telematica.

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